Sentenza 1115/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1115)
Massima numero 13873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Titolo
SENT. 1115/88 A. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - DETERMINAZIONE DEI CRITERI - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO. - COST., ART. 117
SENT. 1115/88 A. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - DETERMINAZIONE DEI CRITERI - COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO. - COST., ART. 117
Testo
In materia di edilizia residenziale pubblica ricorre una competenza legislativa regionale riconducibile all'art. 117, comma primo, Cost.. Cio' si evince, sulla base del principio - desumibile dagli artt. 117 e 118 Cost. - del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative della Regione, dal trasferimento alle regioni, realizzato dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di ampi poteri di programmazione e di gestione degli interventi pubblici nella materia (art. 93, comma primo) nonche' di organizzazione del servizio sociale della casa, con particolare riguardo agli I.A.C.P., considerati enti regionali (art. 93, comma secondo, in riferimento all'art. 13), e dal rafforzamento dei poteri programmatori della regione realizzata dall'art. 4 della l. 5 agosto 1978, n. 457. Allo Stato, invero, il d.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato in materia la sola determinazione dei criteri di assegnazione degli alloggi (art. 88, n. 13), e la successiva l. n. 457 del 1978 la sola determinazione di 'criteri generali'. - cfr. S. n. 727 del 1988.
In materia di edilizia residenziale pubblica ricorre una competenza legislativa regionale riconducibile all'art. 117, comma primo, Cost.. Cio' si evince, sulla base del principio - desumibile dagli artt. 117 e 118 Cost. - del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative della Regione, dal trasferimento alle regioni, realizzato dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di ampi poteri di programmazione e di gestione degli interventi pubblici nella materia (art. 93, comma primo) nonche' di organizzazione del servizio sociale della casa, con particolare riguardo agli I.A.C.P., considerati enti regionali (art. 93, comma secondo, in riferimento all'art. 13), e dal rafforzamento dei poteri programmatori della regione realizzata dall'art. 4 della l. 5 agosto 1978, n. 457. Allo Stato, invero, il d.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato in materia la sola determinazione dei criteri di assegnazione degli alloggi (art. 88, n. 13), e la successiva l. n. 457 del 1978 la sola determinazione di 'criteri generali'. - cfr. S. n. 727 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte