Sentenza 1118/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1118)
Massima numero 12030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Titolo
SENT. 1118/88 A. - PENSIONI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - AUTONOMIA DEI SUPPLEMENTI RISPETTO ALLE PENSIONI - DISCIPLINA DIVERSA IN ORDINE ALLA RIVALUTAZIONE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 12.9.1983 N. 463 CONV. IN L. 11.11.1983 N. 638 - ART. 6, OTTAVO COMMA - COST. ART. 3, PRIMO COMMA
SENT. 1118/88 A. - PENSIONI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - AUTONOMIA DEI SUPPLEMENTI RISPETTO ALLE PENSIONI - DISCIPLINA DIVERSA IN ORDINE ALLA RIVALUTAZIONE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 12.9.1983 N. 463 CONV. IN L. 11.11.1983 N. 638 - ART. 6, OTTAVO COMMA - COST. ART. 3, PRIMO COMMA
Testo
PENSIONI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - RIVALUTAZIONE. I supplementi di pensione che vengono corrisposti a fronte di contributi versati all'assicurazione generale o ad una gestione speciale successivamente al collocamento in pensione costituiscono delle prestazioni previdenziali autonome rispetto alle pensioni e, conseguentemente, possono essere assoggettate ad una disciplina diversa. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, 8^ comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizio- ni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), sollevata, con riferimento all'art. 3 primo comma Cost., per la parte in cui nega l'applicabilita' dell'aumento (in ragione di 5,74 volte) del coefficiente di adeguamento, ivi previsto per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, anche ai supplementi di pensione corrisposti dalle medesime gestioni.
PENSIONI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - RIVALUTAZIONE. I supplementi di pensione che vengono corrisposti a fronte di contributi versati all'assicurazione generale o ad una gestione speciale successivamente al collocamento in pensione costituiscono delle prestazioni previdenziali autonome rispetto alle pensioni e, conseguentemente, possono essere assoggettate ad una disciplina diversa. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, 8^ comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638 ("Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizio- ni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), sollevata, con riferimento all'art. 3 primo comma Cost., per la parte in cui nega l'applicabilita' dell'aumento (in ragione di 5,74 volte) del coefficiente di adeguamento, ivi previsto per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, anche ai supplementi di pensione corrisposti dalle medesime gestioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte