Sentenza 1118/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1118)
Massima numero 12031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
12/12/1988; Decisione del
12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Titolo
SENT. 1118/88 B. - PENSIONI - PENSIONI SUPPLEMENTARI - DIFFERENZA RISPETTO ALLE PENSIONI ORDINARIE. - D.L. 12.9.1983 N. 463 CONV. IN L. 11.11.1983 N. 638 - ART. 6, OTTAVO COMMA L. 12.8.1962 N. 1338 - ART. 5 L. 23.4.1981 N. 155 - ART. 7, PRIMO COMMA
SENT. 1118/88 B. - PENSIONI - PENSIONI SUPPLEMENTARI - DIFFERENZA RISPETTO ALLE PENSIONI ORDINARIE. - D.L. 12.9.1983 N. 463 CONV. IN L. 11.11.1983 N. 638 - ART. 6, OTTAVO COMMA L. 12.8.1962 N. 1338 - ART. 5 L. 23.4.1981 N. 155 - ART. 7, PRIMO COMMA
Testo
PENSIONI - PENSIONI SUPPLEMENTARI - RIVALUTAZIONE. L'art. 6, ottavo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638, che prevede l'aumento del coefficiente di adeguamento delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non si applica alle pensioni supplementari di cui all'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 e all'art. 7, primo comma, della legge n. 155 del 1981, in quanto tali pensioni sono sempre a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
PENSIONI - PENSIONI SUPPLEMENTARI - RIVALUTAZIONE. L'art. 6, ottavo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638, che prevede l'aumento del coefficiente di adeguamento delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non si applica alle pensioni supplementari di cui all'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 e all'art. 7, primo comma, della legge n. 155 del 1981, in quanto tali pensioni sono sempre a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte