Sentenza 1118/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1118)
Massima numero 12032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:  12030  12031


Titolo
SENT. 1118/88 C. - PENSIONI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - FUNZIONE - INAPPLICABILITA' IMMEDIATA AGLI STESSI DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' VIGENTE IN MATERIA PREVIDENZIALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 12.9.1983 N. 463 CONV. IN L. 11.11.1983 N. 638 - ART. 6, OTTAVO COMMA - COST. ART. 38, SECONDO COMMA.

Testo
PENSIONI - SUPPLEMENTI DI PENSIONE - PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'- I supplementi di pensione hanno una funzione di corrispettivo di contributi versati in base ad un'attivita' di lavoro successiva al pensionamento. Essi, pertanto, si collocano al di fuori della portata immediata del principio di solidarieta' che promuove gli interventi legislativi per la rivalutazione delle pensioni. Conseguentemente, e' infondata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.,la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ottavo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevata in merito alla mancata estensione dell'aumento del coefficiente di adeguamento, ivi previsto per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, anche ai supplementi di pensione corrisposti dalle medesime gestioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte