Ordinanza 1121/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1121)
Massima numero 12741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1121/88. LOCAZIONI - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - TRATTAMENTO NON DETERIORE RISPETTO AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - MANIFESTA INFONDATEZZA. - L.23 MAGGIO 1950, N.253, ART.4 COMMA PRIMO, NN. 1 E 2; ART. 6, COMMA QUARTO. - COST. ART.3.

Testo
In tema di cessazione di proroga legale delle locazioni la legge n.253 del 1950, all'art.4, comma primo, n.2, ed all'art.6, comma quarto, si fa carico delle esigenze degli enti pubblici non economici, riservando ad essi un trattamento nel complesso non deteriore da quello previsto dalla legge stessa per gli enti pubblici economici. La suindicata disposizione, se pone a carico dell'ente locatore, ai fini della cessazione della proroga legale, l'onere dell'offerta al conduttore di altro immobile, lo esonera tuttavia dalla dimostrazione della necessita', attribuendo rilevanza alla mera volonta' di disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.4, comma primo, n.1, della legge 23 maggio 1950, n.253 .

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte