Ordinanza 1122/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1122)
Massima numero 14153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  12/12/1988;  Decisione del  12/12/1988
Deposito del 20/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1122/88. CAUSE DI NON PUNIBILITA' - REATI A DANNO DI CONGIUNTI PUNIBILI A QUERELA DELL'OFFESO - COMMISSIONE DA PARTE DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' - APPLICABILITA' A TALE SOGGETTO DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 649, primo comma, cod. pen., riguardo ai reati contro il patrimonio, razionalmente collega l'esclusione della punibilita' a dati incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili (vincoli di parentela, affinita', adozione e coniugio) che non sono presenti nella convivenza 'more uxorio', rapporto per sua natura intrinsecamente aleatorio in quanto fondato sulla 'affectio' quotidiana di ciascuna delle parti liberamente ed in ogni istante revocabile. Peraltro, ai fini del riconoscimento di tale causa di non punibilita', l'art. 572 cod. pen. - concernente il reato di maltrattamenti in famiglia o verso congiunti - non puo' sicuramente proporsi come 'tertium comparationis', trattandosi di reato abituale a condotta plurima, in ordine al quale la rilevanza del legame familiare di fatto, operata dalla giurisprudenza, si giustifica necessariamente per l'esigenza di tutelare un soggetto passivo in posizione di particolare debolezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 cod. pen. sollevata in relazione agli artt. 3 e 31 Cost.). - S. n. 423/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte