Sentenza 1127/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1127)
Massima numero 12979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
14/12/1988; Decisione del
14/12/1988
Deposito del 22/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1127/88. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE SANITARIO - DIRITTI SINDACALI - PERMESSI PER ATTIVITA' SINDACALI - ASSORBIMENTO NELLA SFERA DELLA NORMATIVA PATTIZIA - INSUSSISTENZA DELLA COMPETENZA DELLE REGIONI NELLA MATERIA ' DE QUA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REGIONE LIGURIA RIAPPROVATA IL 27 GENNAIO 1988, ARTICOLO UNICO. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, ARTT. 15 E 47. D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270, ART. 36. D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 51. D.P.R. 20 DICEMBRE 1979, N. 761, ART. 62. L. 29 MARZO 1983, N. 93, ARTT. 9, 23. L. 8 AGOSTO 1985, N. 426, ART. 1. - COST., ART. 117.
SENT. 1127/88. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE SANITARIO - DIRITTI SINDACALI - PERMESSI PER ATTIVITA' SINDACALI - ASSORBIMENTO NELLA SFERA DELLA NORMATIVA PATTIZIA - INSUSSISTENZA DELLA COMPETENZA DELLE REGIONI NELLA MATERIA ' DE QUA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REGIONE LIGURIA RIAPPROVATA IL 27 GENNAIO 1988, ARTICOLO UNICO. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, ARTT. 15 E 47. D.P.R. 20 MAGGIO 1987, N. 270, ART. 36. D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 51. D.P.R. 20 DICEMBRE 1979, N. 761, ART. 62. L. 29 MARZO 1983, N. 93, ARTT. 9, 23. L. 8 AGOSTO 1985, N. 426, ART. 1. - COST., ART. 117.
Testo
IMPIEGO PUBBLICO La regolamentazione dei permessi al personale sanitario per attivita' sindacali e' riservata alla disciplina mediante contrattazione collettiva, come risulta sia dal D.P.R. n. 761 del 1979 (art. 62) che, in attuazione della delega disposta dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria, disciplina lo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL., sia dalla legge-quadro sul pubblico impiego (art. 23), mentre la disciplina transitoria da valere in attesa della compiuta definizione del problema mediante accordi, che la Regione Liguria ha ritenuto di dettare con la normativa impugnata, e', in effetti, gia' contenuta nell'art. 36 del D.P.R. n. 270 del 1987. Ne' puo' ritenersi che alla Regione sia riservato comunque uno spazio di intervento al fine di adeguare gli accordi nella materia in oggetto all'ordinamento dei propri uffici e alle disponibilita' del proprio bilancio, in quanto tale spazio va riferito solo agli accordi concernenti il personale degli uffici della Regione stessa o di enti da essa dipendenti, mentre il personale sanitario dipende dall'organo di gestione delle UU.SS.LL., che sono "strutture operative dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane", il cui regime giuridico ed economico e' affidato allo Stato, e sfugge alla competenza concorrente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera attribuita alle Regioni. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la legge della Regione Liguria riapprovata il 27 gennaio 1988. - S.n. 219/1984.
IMPIEGO PUBBLICO La regolamentazione dei permessi al personale sanitario per attivita' sindacali e' riservata alla disciplina mediante contrattazione collettiva, come risulta sia dal D.P.R. n. 761 del 1979 (art. 62) che, in attuazione della delega disposta dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria, disciplina lo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL., sia dalla legge-quadro sul pubblico impiego (art. 23), mentre la disciplina transitoria da valere in attesa della compiuta definizione del problema mediante accordi, che la Regione Liguria ha ritenuto di dettare con la normativa impugnata, e', in effetti, gia' contenuta nell'art. 36 del D.P.R. n. 270 del 1987. Ne' puo' ritenersi che alla Regione sia riservato comunque uno spazio di intervento al fine di adeguare gli accordi nella materia in oggetto all'ordinamento dei propri uffici e alle disponibilita' del proprio bilancio, in quanto tale spazio va riferito solo agli accordi concernenti il personale degli uffici della Regione stessa o di enti da essa dipendenti, mentre il personale sanitario dipende dall'organo di gestione delle UU.SS.LL., che sono "strutture operative dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane", il cui regime giuridico ed economico e' affidato allo Stato, e sfugge alla competenza concorrente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera attribuita alle Regioni. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la legge della Regione Liguria riapprovata il 27 gennaio 1988. - S.n. 219/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte