Sentenza 1128/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1128)
Massima numero 12231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
14/12/1988; Decisione del
14/12/1988
Deposito del 22/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1128/88. IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DECORRENZA DEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALL'ULTIMO ATTO SENZA CHE NESSUN ULTERIORE ATTO SIA STATO COMPIUTO - ESTINZIONE - MANCATA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - L.18 MARZO 1958 N.311, ART.12, SECONDO COMMA. - COST. ART.3.
SENT. 1128/88. IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DECORRENZA DEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALL'ULTIMO ATTO SENZA CHE NESSUN ULTERIORE ATTO SIA STATO COMPIUTO - ESTINZIONE - MANCATA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - L.18 MARZO 1958 N.311, ART.12, SECONDO COMMA. - COST. ART.3.
Testo
IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI. La sperimentabilita' 'sine die' del procedimento disciplinare costituisce un eccesso di tutela del prestigio della Istituzione universitaria, cedevole a fronte delle garanzie dovute al singolo: quando, infatti, queste ultime vengano adottate non possono su quel prestigio che favorevolmente riflettersi. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.3 Cost., l'art.12, secondo comma, l. 18 marzo 1958 n.311, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'art.120 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI. La sperimentabilita' 'sine die' del procedimento disciplinare costituisce un eccesso di tutela del prestigio della Istituzione universitaria, cedevole a fronte delle garanzie dovute al singolo: quando, infatti, queste ultime vengano adottate non possono su quel prestigio che favorevolmente riflettersi. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.3 Cost., l'art.12, secondo comma, l. 18 marzo 1958 n.311, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'art.120 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte