Sentenza 1129/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1129)
Massima numero 12980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  14/12/1988;  Decisione del  14/12/1988
Deposito del 22/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1129/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA - RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE PARZIALE CONSEGUENTE AD INFORTUNI SUL LAVORO - REQUISITO DELLA SUSSISTENZA DI UNA RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO DI GRADO SUPERIORE AL 15% - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI INFORTUNI OCCORSI AL LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 215. LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 457, ART. 5. D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 74. - COST., ARTT. 3, 38, COMMA SECONDO, 35, COMMA PRIMO.

Testo
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. Le due attivita', agricola e industriale, non possono essere differenziate ne' quanto ad entita' del rischio ad esse inerente - avuto anche riguardo all'ambito di diffusione raggiunto dalla meccanizzazione dell'agricoltura - ne' quanto ad incidenza della riduzione della capacita' lavorativa sulla residua capacita' di guadagno. Ed infatti, il legislatore del 1972 ha eliminato la disparita' di trattamento lamentata dal giudice remittente, fissando (art. 5 legge 8 agosto 1972, n. 457) il grado di invalidita' permanente che da' titolo alla corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura "in misura superiore al 10 per cento", pari, cioe', a quella prevista per gli infortuni sul lavoro nell'industria dall'art. 74, comma secondo, t.u. n. 1124 del 1965. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., l'art. 215, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, per i casi di infortuni sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di invalidita' permanente superiore al 15 per cento, anziche' al 10 per cento, come previsto per il settore industriale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 35  co. 1

Altri parametri e norme interposte