Sentenza 92/2021 (ECLI:IT:COST:2021:92)
Massima numero 43869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  14/04/2021;  Decisione del  14/04/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43867  43868  43870


Titolo
Pensioni - Pensioni del pubblico impiego - Personale non contrattualizzato (nella specie: personale militare) - Proroga al 31 dicembre 2014 del blocco delle progressioni economiche disposte per il triennio 2011-2013 - Permanenza degli effetti, relativamente al trattamento pensionistico, anche successivamente al 1° gennaio 2015 - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate, perché analoghe ad altre già dichiarate non fondate, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. per il Lazio, in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013 che, con riguardo al blocco delle progressioni economiche disposto per il triennio 2011-2013 e prorogato al 2014 prevede, ai fini del trattamento pensionistico, la permanenza di tali effetti anche successivamente al 1° gennaio 2015. Il rimettente non ha addotto argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle già esaminate dalla sentenza n. 200 del 2018, con la quale la Corte, nel dichiarare non fondate analoghe questioni di costituzionalità, ha posto in evidenza che una volta sterilizzati ex lege, per effetto della disposizione censurata, gli automatismi retributivi nel quadriennio in questione, la retribuzione utile ai fini previdenziali è quella risultante dall'applicazione di tale regola limitativa, senza che a tal fine rilevi il momento del collocamento in quiescenza, se nel corso del quadriennio o successivamente alla sua scadenza. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 154 del 2014 e n. 310 del 2013).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 21

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 16  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto del Presidente della Repubblica  04/09/2013  n. 122  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte