Sentenza 1130/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1130)
Massima numero 12248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
14/12/1988; Decisione del
14/12/1988
Deposito del 22/12/1988; Pubblicazione in G. U. 04/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
12250
Titolo
SENT. 1130/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - GIUDIZIO DI RAGIONEVOLEZZA DELLE LEGGI REGIONALI - SINDACATO SU SCELTE DI ORDINE QUANTITATIVO - AUTONOMIA DAL GIUDIZIO DI MERITO (O DI OPPORTUNITA') DELLE LEGGI.
SENT. 1130/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - GIUDIZIO DI RAGIONEVOLEZZA DELLE LEGGI REGIONALI - SINDACATO SU SCELTE DI ORDINE QUANTITATIVO - AUTONOMIA DAL GIUDIZIO DI MERITO (O DI OPPORTUNITA') DELLE LEGGI.
Testo
Le censure rivolte a leggi regionali con riguardo a scelte di ordine quantitativo non si configurano come questioni di merito (o di opportunita' della legge impugnata), ma come questioni comportanti lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza, quando le regole o gli interessi che debbono essere assunti come parametro (del giudizio) siano formalmente sanciti in norme di legge o della costituzione (nella specie, censurandosi la legge con riguardo al particolare profilo del buon andamento della amministrazione). - S. n. 991/1988.
Le censure rivolte a leggi regionali con riguardo a scelte di ordine quantitativo non si configurano come questioni di merito (o di opportunita' della legge impugnata), ma come questioni comportanti lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza, quando le regole o gli interessi che debbono essere assunti come parametro (del giudizio) siano formalmente sanciti in norme di legge o della costituzione (nella specie, censurandosi la legge con riguardo al particolare profilo del buon andamento della amministrazione). - S. n. 991/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte