Sentenza 1130/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1130)
Massima numero 12250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  14/12/1988;  Decisione del  14/12/1988
Deposito del 22/12/1988; Pubblicazione in G. U. 04/01/1989
Massime associate alla pronuncia:  12248


Titolo
SENT. 1130/88 B. REGIONE LOMBARDIA - CONSIGLIO REGIONALE - GRUPPI CONSILIARI - MEZZI E PERSONALE - AUMENTO DI CONTRIBUTI MENSILI E DI PERSONALE ADDETTO (COMPRESI DIRIGENTI DELLA PRIMA QUALIFICA ED ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE) - SPROPORZIONE TRA GLI INCREMENTI DISPOSTI E LE ESIGENZE DEI GRUPPI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'erogazione di contributi mensili e l'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - nei quali si raccolgono e si organizzano all'interno dell'Assemblea i consiglieri eletti - nell'ammontare e nel tipo previsti dalla legge regionale della Lombardia, riapprovata il 5 marzo 1987, non appaiono irragionevolmente sproporzionate ne' rispetto alle funzioni del Consiglio regionale statutariamente definite ne' rispetto alla finalita' perseguita dalla legge, di un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dai gruppi. In particolare, sotto il profilo della ragionevolezza, non merita censura ne' l'assegnazione ai gruppi di personale della prima qualifica dirigenziale ne' il ricorso a personale esterno all'amministrazione; mentre la proporzione tra mezzi finanziari ed esigenze obiettive dei gruppi consiliari non puo' essere valutata mediante raffronti con altre regioni, considerata la non necessaria equivalenza delle funzioni dei consigli delle varie regioni, i quali operano all'interno di forme di governo differenti (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge Regione Lombardia riapprovata il 5 marzo 1987). - S. nn. 123/1968; 10 e 16/1980; 185/1982; 277/1983; 1032/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Lombardia    n. 0  art. 6