Sentenza 1131/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1131)
Massima numero 12252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  14/12/1988;  Decisione del  14/12/1988
Deposito del 22/12/1988; Pubblicazione in G. U. 04/01/1989
Massime associate alla pronuncia:  12251


Titolo
SENT. 1131/1988 B. ELEZIONI - CONTENZIOSO ELETTORALE REGIONALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - CAUSE SOPRAVVENUTE DI INELEGGIBILITA' - RICORSO GIURISDIZIONALE IN UNICO GRADO AVVERSO LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO REGIONALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REGIME (DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO) PREVISTO PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - DIFETTO DI RILEVANZA E DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Deve ritenersi inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, quando le censure riguardino, da una parte, norme (nella specie concernenti la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) non applicabili nel giudizio principale e, oltretutto, contemporaneamente invocate come "tertium comparationis", e, dall'altra, norme (concernenti la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) effettivamente applicabili nel giudizio "a quo" ma impugnate "di riflesso" e senza alcuna motivazione al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte