Sentenza 1134/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1134)
Massima numero 12255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
14/12/1988; Decisione del
14/12/1988
Deposito del 22/12/1988; Pubblicazione in G. U. 04/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1134/88. REGIONE MARCHE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - REQUISITI PER CONSEGUIRLA - LIMITE DI REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE - NON COMPUTABILITA' NEL REDDITO DI SUSSIDI E ASSEGNI PERCEPITI DA CONVIVENTI HANDICAPPATI O DISABILI - CONTRASTO CON I CRITERI DETTATI DAL CIPE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 1134/88. REGIONE MARCHE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - REQUISITI PER CONSEGUIRLA - LIMITE DI REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE - NON COMPUTABILITA' NEL REDDITO DI SUSSIDI E ASSEGNI PERCEPITI DA CONVIVENTI HANDICAPPATI O DISABILI - CONTRASTO CON I CRITERI DETTATI DAL CIPE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' ritenersi in contrasto con i criteri generali adottati dal CIPE (con propria deliberazione) in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la previsione, contenuta nella legge della Regione Marche (riapprovata il 26 luglio 1988), della non computabilita' nel calcolo del reddito annuo complessivo familiare - che non puo' superare il limite stabilito dal CIPE e che costituisce requisito essenziale per l'assegnazione - di quanto percepito da conviventi handicappati o disabili: infatti, nell'ambito del criterio generale dettato dal CIPE, la legge impugnata ha introdotto una norma di specificazione che appare sorretta da canoni di logica e di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge Regione Marche riapprovata il 26 luglio 1988).
Non puo' ritenersi in contrasto con i criteri generali adottati dal CIPE (con propria deliberazione) in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la previsione, contenuta nella legge della Regione Marche (riapprovata il 26 luglio 1988), della non computabilita' nel calcolo del reddito annuo complessivo familiare - che non puo' superare il limite stabilito dal CIPE e che costituisce requisito essenziale per l'assegnazione - di quanto percepito da conviventi handicappati o disabili: infatti, nell'ambito del criterio generale dettato dal CIPE, la legge impugnata ha introdotto una norma di specificazione che appare sorretta da canoni di logica e di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge Regione Marche riapprovata il 26 luglio 1988).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 88