Sentenza 92/2021 (ECLI:IT:COST:2021:92)
Massima numero 43870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  14/04/2021;  Decisione del  14/04/2021
Deposito del 05/05/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43867  43868  43869


Titolo
Pensioni - Pensioni del pubblico impiego - Personale non contrattualizzato (nella specie: personale militare) - Proroga al 31 dicembre 2014 del blocco delle progressioni economiche disposte per il triennio 2011-2013 - Permanenza degli effetti, relativamente al trattamento pensionistico, anche successivamente al 1° gennaio 2015 - Applicazione ai militari che abbiano beneficiato, nel periodo del blocco, della speciale promozione c.d. "alla vigilia" - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per il Lazio, in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, e dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013 che, con riguardo al blocco delle progressioni economiche disposto per il triennio 2011-2013 e prorogato al 2014 prevede, ai fini del trattamento pensionistico, la permanenza di tali effetti anche successivamente al 1° gennaio 2015, anche per i militari che abbiano beneficiato, nel periodo del blocco, della speciale promozione c.d. "alla vigilia" contemplata dall'abrogato art. 1076, comma 1, cod. ordinamento militare. La circostanza che, superato il quadriennio, al dipendente "promosso" sia attribuita una retribuzione superiore, rilevante anche sul piano (contributivo e) previdenziale e del trattamento pensionistico, si giustifica - senza che perciò sia leso il principio di eguaglianza - per l'incidenza del "fluire del tempo" che costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa. Ciò vale anche con specifico riferimento alla particolare ipotesi di promozione "alla vigilia", che, rappresentando una progressione in carriera ancorché di efficacia limitata ad un solo giorno e non essendo eccettuata dal generale regime di blocco della progressione economica in tutto il pubblico impiego, è assoggettata alla disciplina limitativa censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 167 del 2020, n. 200 del 2018, n. 104 del 2018, n. 53 del 2017 e n. 254 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 21

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 16  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto del Presidente della Repubblica  04/09/2013  n. 122  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte