Ordinanza 1140/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1140)
Massima numero 12729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  14/12/1988;  Decisione del  14/12/1988
Deposito del 22/12/1988; Pubblicazione in G. U. 28/12/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1140/88. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE - MANCATA PREVISIONE DI ORGANI CHE POSSANO ADOTTARE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI MAGISTRATI MILITARI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107, 108 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA. - ART.1 R.D. 9 SETTEMBRE 1941 N.1022 - ARTT.3, 13, 28, 97, 101, 105, 107, 108 COST.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di l.c. dell'art.1 R.D. 1022/41 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra), sollevata sotto il profilo che l'attuale mancanza di organi che possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di magistrati militari renderebbe priva di contenuto l'intera responsabilita' disciplinare e contrasterebbe pertanto con gli artt.28, 97, I co., 105, 107 Cost. E infatti: anche quando dovesse ritenersi che la soggezione dei giudici (soltanto) alla legge, di cui al secondo comma dell'art.101 Cost., permane intatta anche in mancanza di organi di attuazione delle previste sanzioni disciplinari da infliggere agli stessi giudici; anche quando dovesse ritenersi che la responsabilita' disciplinare contribuisca all'ottimale esercizio della funzione giurisdizionale, da nessuno dei parametri costituzionali invocati puo' desumersi che l'impossibilita' di effettiva applicazione di sanzioni disciplinari ai magistrati militari limiti a tal punto il corretto esercizio dello "jus dicere" da doversi dichiarare costituzionalmente illegittimo l'intero apparato giudiziario militare. Va altresi' considerato che l'eventuale illegittimo controllo dell'attivita' giurisdizionale del militare giudice, da parte del potere disciplinare al quale il medesimo e' sottoposto in quanto militare (e per il suo comportamento di militare e non di giudice) va censurato in sede di controllo giurisdizionale- amministrativo; e che la mera eventualita' di un eccesso di potere da parte degli organi amministrativo-disciplinari non puo' condurre alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della partecipazione di militari giudici alla formazione dei collegi dei Tribunali militari. (Manifesta infondatezza delle questioni di l.c. dell'art.1 R.D. 9-9-41 n.1022 sollevate in relazione agli artt.3, 13, 28, 97, 101, 105, 107, 108 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte