Sentenza 1141/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1141)
Massima numero 11956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 04/01/1989
Titolo
SENT. 1141/88 A. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CREDITIZIA - AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE O DEL FONDO DI DOTAZIONE - ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI DETERMINAZIONE A FAVORE DEL COMITATO REGIONALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO - INCOSTITUZIONALITA'.
SENT. 1141/88 A. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CREDITIZIA - AMMONTARE MINIMO DEL CAPITALE O DEL FONDO DI DOTAZIONE - ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI DETERMINAZIONE A FAVORE DEL COMITATO REGIONALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO - INCOSTITUZIONALITA'.
Testo
Il potere di determinazione dell'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione necessario alle aziende di credito per ottenere l'autorizzazione a svolgere attivita' creditizia appartiene alla Banca d'Italia. E' pertanto costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 1 e 2 delle norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana contenute nel d.P.R. n. 1133 del 1952, nonche' dell'art. 28, secondo comma, r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, come successivamente modificato, e dell'art. 2, secondo comma, lettera a), d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, la disposizione di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), della legge regionale approvata dall'assemblea il 22 ottobre 1987, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 nella parte in cui attribuisce al comitato regionale per il credito ed il risparmio il potere di determinare in via generale l'ammontare minimo del capitale o del fondo di garanzia in funzione dell'esercizio del credito nel territorio della regione siciliana.
Il potere di determinazione dell'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione necessario alle aziende di credito per ottenere l'autorizzazione a svolgere attivita' creditizia appartiene alla Banca d'Italia. E' pertanto costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 1 e 2 delle norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana contenute nel d.P.R. n. 1133 del 1952, nonche' dell'art. 28, secondo comma, r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, come successivamente modificato, e dell'art. 2, secondo comma, lettera a), d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, la disposizione di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), della legge regionale approvata dall'assemblea il 22 ottobre 1987, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 nella parte in cui attribuisce al comitato regionale per il credito ed il risparmio il potere di determinare in via generale l'ammontare minimo del capitale o del fondo di garanzia in funzione dell'esercizio del credito nel territorio della regione siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 0
regio decreto legge 12/03/1936
n. 375
art. 28
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1952
n. 1133
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1952
n. 1133
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1985
n. 350
art. 2
co. 2 lett.a
legge 05/03/1985
n. 74
art. 22