Sentenza 1141/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1141)
Massima numero 11958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 04/01/1989
Titolo
SENT. 1141/88 B. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE - ENTI CREDITIZI NON OPERANTI ESCLUSIVAMENTE IN TERRITORIO REGIONALE - ATTRIBUZIONE DI POTERI A FAVORE DELL'ASSESSORE REGIONALE - INCOSTITUZIONALITA'.
SENT. 1141/88 B. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE - ENTI CREDITIZI NON OPERANTI ESCLUSIVAMENTE IN TERRITORIO REGIONALE - ATTRIBUZIONE DI POTERI A FAVORE DELL'ASSESSORE REGIONALE - INCOSTITUZIONALITA'.
Testo
La competenza in materia creditizia della regione siciliana si esercita nella pienezza della sua consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti creditizi aventi sede nell'isola ed operanti esclusivamente nell'ambito del territorio regionale, mentre per quelli aventi sede centrale in Sicilia ma operanti anche al di fuori dell'isola, le competenze regionali si esprimono essenzialmente in atti di collaborazione ad attivita' che, essendo pervase dall'interesse nazionale, restano di competenza dello Stato. Sono pertanto costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 17, lettera e), dello statuto della regione siciliana, come attuato dall'art. 2, d.P.R. n. 1133 del 1952, le disposizioni di cui agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 6 secondo comma, della legge regionale approvata dall'assemblea il 22 ottobre 1987, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia, che prevedono vari poteri in capo all'assessore regionale per il bilancio e le finanze o comunque in capo all'amministrazione regionale nei confronti di enti creditizi che, pur avendo sede centrale in Sicilia, non operano esclusivamente nel territorio della regione. cfr. s. n. 175/1976; s. 94/1985; s. 1029/1988.
La competenza in materia creditizia della regione siciliana si esercita nella pienezza della sua consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti creditizi aventi sede nell'isola ed operanti esclusivamente nell'ambito del territorio regionale, mentre per quelli aventi sede centrale in Sicilia ma operanti anche al di fuori dell'isola, le competenze regionali si esprimono essenzialmente in atti di collaborazione ad attivita' che, essendo pervase dall'interesse nazionale, restano di competenza dello Stato. Sono pertanto costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 17, lettera e), dello statuto della regione siciliana, come attuato dall'art. 2, d.P.R. n. 1133 del 1952, le disposizioni di cui agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 6 secondo comma, della legge regionale approvata dall'assemblea il 22 ottobre 1987, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia, che prevedono vari poteri in capo all'assessore regionale per il bilancio e le finanze o comunque in capo all'amministrazione regionale nei confronti di enti creditizi che, pur avendo sede centrale in Sicilia, non operano esclusivamente nel territorio della regione. cfr. s. n. 175/1976; s. 94/1985; s. 1029/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 116
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1952
n. 1133
art. 2
legge 05/03/1985
n. 74
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1985
n. 350
art. 9
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1985
n. 350
art. 14