Sentenza 1141/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1141)
Massima numero 11960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 04/01/1989
Titolo
SENT. 1141/88 C. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVA COMUNITARIA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CREDITIZIA - FORMAZIONE DEL SILENZIO - RIFIUTO - PREVISIONE DI TERMINI DIVERSI RISPETTO A QUELLI DELLA LEGGE STATALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INFONDATEZZA.
SENT. 1141/88 C. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVA COMUNITARIA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CREDITIZIA - FORMAZIONE DEL SILENZIO - RIFIUTO - PREVISIONE DI TERMINI DIVERSI RISPETTO A QUELLI DELLA LEGGE STATALE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - INFONDATEZZA.
Testo
Se non puo' dubitarsi che la formazione del silenzio-rifiuto costituisca principio fondamentale della legislazione statale in grado di vincolare l'esercizio della competenza legislativa concorrente della regione Sicilia in materia di disciplina del credito, il lasso di tempo necessario alla produzione di quell'effetto puo' essere tuttavia legittimamente determinato autonomamente dalla regione allorche' sussistano fondate ragioni che la inducano a discostarsi dalla disciplina statale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale siciliana approvata dall'assemblea il 22 ottobre 1987, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia, nella parte in cui prevede un termine diverso da quello fissato dalla legge statale per la formazione del silenzio-rifiuto relativo alle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' creditizia, sollevata in riferimento agli artt. 17, lettera e) dello statuto regionale, 9, secondo comma, e 14 d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, nonche' all'art. unico, punto quarto, l. 5 marzo 1985, n. 74.
Se non puo' dubitarsi che la formazione del silenzio-rifiuto costituisca principio fondamentale della legislazione statale in grado di vincolare l'esercizio della competenza legislativa concorrente della regione Sicilia in materia di disciplina del credito, il lasso di tempo necessario alla produzione di quell'effetto puo' essere tuttavia legittimamente determinato autonomamente dalla regione allorche' sussistano fondate ragioni che la inducano a discostarsi dalla disciplina statale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale siciliana approvata dall'assemblea il 22 ottobre 1987, concernente il recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia, nella parte in cui prevede un termine diverso da quello fissato dalla legge statale per la formazione del silenzio-rifiuto relativo alle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' creditizia, sollevata in riferimento agli artt. 17, lettera e) dello statuto regionale, 9, secondo comma, e 14 d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, nonche' all'art. unico, punto quarto, l. 5 marzo 1985, n. 74.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
regio decreto legge 15/05/1946
n. 455
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1985
n. 350
art. 9
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1985
n. 350
art. 14
legge 05/03/1985
n. 74
art. 0 art. unico
legge 05/03/1985
n. 74
art. 0 IV punto