Sentenza 1142/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1142)
Massima numero 12256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 04/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1142/88. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ASSISTENZA SANITARIA - DIPARTIMENTI MISTI UNIVERSITARI OSPEDALIERI - COSTITUZIONE ATTRAVERSO CONVENZIONI - LEGITTIMAZIONE CONTRATTUALE DI CLINICHE E ISTITUTI UNIVERSITARI PREVIO CONSENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' - AUTORIZZAZIONE ALLA CONVENZIONE DELL'ASSESSORE REGIONALE PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA PER LA SANITA' DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 1142/88. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ASSISTENZA SANITARIA - DIPARTIMENTI MISTI UNIVERSITARI OSPEDALIERI - COSTITUZIONE ATTRAVERSO CONVENZIONI - LEGITTIMAZIONE CONTRATTUALE DI CLINICHE E ISTITUTI UNIVERSITARI PREVIO CONSENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' - AUTORIZZAZIONE ALLA CONVENZIONE DELL'ASSESSORE REGIONALE PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA PER LA SANITA' DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In materia di assistenza sanitaria la competenza legislativa concorrente della Regione siciliana soggiace al rispetto del "limite dei principi ed interessi generali contenuti nella legislazione statale" (art. 17 lett. c dello statuto), ivi compresi i principi posti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Dai quali la Regione si e' palesemente discostata ponendo una normativa completamente autonoma, con la legge approvata il 5 maggio 1988 la quale, in particolare all'art. 2, per la costituzione di dipartimenti misti universitari-ospedalieri: a) facoltizza, anziche' l'universita', istituti e cliniche universitarie alla stipula delle relative convenzioni; b) omette di prevedere il possesso dei requisiti di idoneita' delle strutture ospedaliere; c) prevede, in luogo del parere della commissione di esperti (contemplata dalla legge n. 833), quello della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Per violazione dell'art. 17 lett. c dello statuto speciale e dell'art. 39, secondo, quarto, quinto co. della legge n. 833 del 1978, e' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 maggio 1988.
In materia di assistenza sanitaria la competenza legislativa concorrente della Regione siciliana soggiace al rispetto del "limite dei principi ed interessi generali contenuti nella legislazione statale" (art. 17 lett. c dello statuto), ivi compresi i principi posti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Dai quali la Regione si e' palesemente discostata ponendo una normativa completamente autonoma, con la legge approvata il 5 maggio 1988 la quale, in particolare all'art. 2, per la costituzione di dipartimenti misti universitari-ospedalieri: a) facoltizza, anziche' l'universita', istituti e cliniche universitarie alla stipula delle relative convenzioni; b) omette di prevedere il possesso dei requisiti di idoneita' delle strutture ospedaliere; c) prevede, in luogo del parere della commissione di esperti (contemplata dalla legge n. 833), quello della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Per violazione dell'art. 17 lett. c dello statuto speciale e dell'art. 39, secondo, quarto, quinto co. della legge n. 833 del 1978, e' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 maggio 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 39
co. 2
legge 23/12/1978
n. 833
art. 39
co. 4
legge 23/12/1978
n. 833
art. 39
co. 5