Sentenza 1144/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1144)
Massima numero 13399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  15/12/1988;  Decisione del  15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 04/01/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1144/88. PENSIONI - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' EROGATA DAL FONDO PER COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI PER CHI SIA TITOLARE DI PENSIONE D'INVALIDITA' INTEGRATA AL MINIMO A CARICO DELLA STESSA GESTIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 9 GENNAIO 1963 N. 9, ART. 1, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.

Testo
Attraverso una serie di decisioni la Corte costituzionale ha inteso eliminare dall'ordinamento - sino alla data dell'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in L. 11 novembre 1983 n. 638 - ogni divieto all'integrazione al minimo in caso di titolarita' di pi pensioni allorche', per effetto del cumulo, fosse superato il trattamento minimo garantito. In particolare non e' ammissibile differenziare, nel riconoscere il diritto all'integrazione, tra pensioni dirette e di riversibilita', attesa la sostanziale identita' dei presupposti e delle esigenze appagate dai trattamenti stessi. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidita' a carico della stessa gestione allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte