Ordinanza 93/2021 (ECLI:IT:COST:2021:93)
Massima numero 43871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
14/04/2021; Decisione del
14/04/2021
Deposito del 07/05/2021; Pubblicazione in G. U. 12/05/2021
Massime associate alla pronuncia:
43872
Titolo
Thema decidendum - Ulteriori motivi di censura e richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via conseguenziale dedotti dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Thema decidendum - Ulteriori motivi di censura e richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via conseguenziale dedotti dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, non può essere presa in esame la richiesta della parte costituita di dichiarare costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, la previsione dell'ammontare massimo dell'indennità risarcitoria spettante per i licenziamenti viziati dal punto di vista formale o procedurale. Tale richiesta sottende una diversa questione e mira ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come delimitato dall'ordinanza di rimessione, ove le censure del giudice a quo si appuntano sul meccanismo di determinazione dell'indennità e non sull'ammontare - minimo e massimo - determinato dal legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2021 e n. 35 del 2021).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, non può essere presa in esame la richiesta della parte costituita di dichiarare costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, la previsione dell'ammontare massimo dell'indennità risarcitoria spettante per i licenziamenti viziati dal punto di vista formale o procedurale. Tale richiesta sottende una diversa questione e mira ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come delimitato dall'ordinanza di rimessione, ove le censure del giudice a quo si appuntano sul meccanismo di determinazione dell'indennità e non sull'ammontare - minimo e massimo - determinato dal legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2021 e n. 35 del 2021).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/03/2015
n. 23
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte