Sentenza 1145/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1145)
Massima numero 13427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Titolo
SENT. 1145/88 B. PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - AGRICOLTURA E FORESTE - PIANO AGRICOLO NAZIONALE - CRITERI DIRETTIVI E DETERMINAZIONI - PRESCRIZIONI PUNTUALI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. -L. 8 NOVEMBRE 1986 N. 752, ARTT. 1, QUARTO COMMA, E 3, QUARTO COMMA. - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE ARTT. 8, N. 21, E 16; D.P.R. 22 MARZO 1974 N. 279.
SENT. 1145/88 B. PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - AGRICOLTURA E FORESTE - PIANO AGRICOLO NAZIONALE - CRITERI DIRETTIVI E DETERMINAZIONI - PRESCRIZIONI PUNTUALI - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. -L. 8 NOVEMBRE 1986 N. 752, ARTT. 1, QUARTO COMMA, E 3, QUARTO COMMA. - ST. TRENTINO-ALTO ADIGE ARTT. 8, N. 21, E 16; D.P.R. 22 MARZO 1974 N. 279.
Testo
I principi e i criteri stabiliti dallo Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di politica agricola e forestale, nonche' le determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale, nel rispetto dei quali devono essere svolti i programmi regionali e provinciali di sviluppo agricolo e forestale e le azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture operative nell'ambito delle previsioni di spesa fissate dalla CEE, non possono contenere norme cosi' analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e province autonome lo spazio necessario per poter svolgere le funzioni legislative e amministrative loro costituzionalmente affidate (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752).
I principi e i criteri stabiliti dallo Stato nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di politica agricola e forestale, nonche' le determinazioni del piano agricolo nazionale e di quello forestale, nel rispetto dei quali devono essere svolti i programmi regionali e provinciali di sviluppo agricolo e forestale e le azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture operative nell'ambito delle previsioni di spesa fissate dalla CEE, non possono contenere norme cosi' analitiche e dettagliate da precludere alle regioni e province autonome lo spazio necessario per poter svolgere le funzioni legislative e amministrative loro costituzionalmente affidate (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 3, quarto comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 0