Sentenza 1145/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1145)
Massima numero 13428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  15/12/1988;  Decisione del  15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:  13426  13427  13429


Titolo
SENT. 1145/88 C. PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIONI ORIZZONTALI - RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME - RINVIO AD ALTRE FONTI - LESIONE DI COMPETENZE PROVINCIALI - ESCLUSIONE. -L. 8 NOVEMBRE 1986 N. 792, ARTT. 4 E 6. - ST. TRENTINO ALTO ADIGE, ARTT. 8, N. 21, E 16; D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279.

Testo
Gli artt. 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 prevedono in via meramente esemplificativa, rispettivamente, per il settore agricolo e per quello forestale, il complesso delle attivita' che potranno beneficare dei finanziamenti da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, ma non incidono sulla ripartizione delle competenze tra gli stessi enti in materia e quindi non sono idonei a ledere immediatamente le competenze legislative ed amministrative costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 6 della l. 8 novembre 1986, n. 752).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  22/03/1974  n. 279  art. 0