Sentenza 1145/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1145)
Massima numero 13429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  15/12/1988;  Decisione del  15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:  13426  13427  13428


Titolo
SENT. 1145/88 D. PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ESECUZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI - AGRICOLTURA E FORESTE - DETERMINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - COMPETENZA DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 78 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NON FONDATA. - L. 8 NOVEMBRE 1986 N. 752, ART. 5. - ST. TRENTINO ALTO ADIGE, ART. 78.

Testo
L'art. 78 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, il quale, al fine di determinare le somme spettanti alle province autonome, prevede l'intesa tra il Governo ed il presidente della giunta provinciale, concerne soltanto le modalita' procedurali ed i criteri per la determinazione della quota del gettito erariale riservata alle province autonome e quindi non puo' essere invocato con riferimento alle singole leggi di stanziamento e alle modalita' di determinazione delle somme di volta in volta predisposte (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della l. 8 novembre 1986, n. 752 che affida al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste il compito di delineare, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, le occorrenze finanziarie necessarie per dare esecuzione ai singoli regolamenti comunitari).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

Altri parametri e norme interposte