Sentenza 1146/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1146)
Massima numero 12855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  15/12/1988;  Decisione del  15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1146/88. LEGGE PENALE - PROVINCIA DI BOLZANO - CONSIGLIERI PROVINCIALI - VILIPENDIO ALLA BANDIERA NAZIONALE - IRRESPONSABILITA' PER LE OPINIONI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - PROSPETTAZIONE DI INTERPRETAZIONI TRA DI LORO CONTRASTANTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' PER INCERTEZZA SUL 'THEMA DECIDENDUM'. - D.P.R. 31 AGOSTO 1972 N. 670, ARTT. 28 E 49. - COST., ART. 3.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - degli artt. 28 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) che garantiscono ai membri dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano la prerogativa della irresponsabilita' per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, prospettata con riferimento a due interpretazioni contrastanti delle predette disposizioni (per cui, in base alla loro lettura estensiva, garantirebbero l'immunita' in relazione a tutte le funzioni svolge dai consiglieri provinciali, laddove secondo l'interpretazione restrittiva l'ambito di operativita' di tale immunita' si limiterebbe all'esercizio di funzioni legislative). Pur potendo la Corte Costituzionale sindacare la conformita' di norme costituzionali (tali sono quelle contenute negli Statuto speciali), o aventi "copertura costituzionale", ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (cfr. sentt. n. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982, 170 del 1984), e' da escludersi, conformemente alla costante giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 169 del 1982, 225 del 1983, 30 del 1984) la proponibilita' di questioni di legittimita' costituzionale in via incidentale concernenti disposizioni interpretate dal giudice 'a quo' in termini alternativi, dato il loro carattere meramente ipotetico e la loro inidoneita' a consentire la puntuale identificazione del 'thema decidendum' ed il controllo sulla rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte