Sentenza 1147/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1147)
Massima numero 12257
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  15/12/1988;  Decisione del  15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:  12258


Titolo
SENT. 1147/88 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROPOSIZIONE DEL RICORSO DOPO L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI CONTESTATE - CARENZA DI INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione, per carenza di interesse a ricorrere, allorquando l'ente ricorrente risulti aver gia' esercitato le attribuzioni contestate al momento della proposizione del ricorso (nella specie la Regione Friuli Venezia Giulia aveva proposto ricorso avverso la lettera del Ministro del Tesoro, contenente una specifica "vindicatio potestatis" in ordine alla nomina dei vertici di un istituto creditizio, pur avendo gia' provveduto a tale nomina con atto del Presidente dalla Giunta).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte