Sentenza 1147/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1147)
Massima numero 12258
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
12257
Titolo
SENT. 1147/88 B. CASSE DI RISPARMIO - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI - CASSE CON SEDE NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E DIPENDENZA FUORI DEL SUO TERRITORIO - RINNOVO DELLE CARICHE DI VERTICE - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE AVVERSO TALE ATTO - NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE - SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
SENT. 1147/88 B. CASSE DI RISPARMIO - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI - CASSE CON SEDE NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E DIPENDENZA FUORI DEL SUO TERRITORIO - RINNOVO DELLE CARICHE DI VERTICE - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE AVVERSO TALE ATTO - NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE - SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INVASIVO.
Testo
l'apertura di una dipendenza e l'attivita' svolta fuori dal territorio regionale dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, comporta che la Regione Friuli-Venezia Giulia non possa esercitare la competenza relativa alla nomina degli amministratori di detto istituto, dovendosi ritenere che la stessa competenza (pure attribuita alla regione dall'art. 5 n. 8 dello statuto e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871) resti riservata allo Stato nei confronti di casse ed enti non aventi carattere locale o regionale. Va, conseguentemente, annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 17 giugno 1988 che ha disposto in ordine a tali nomine.
l'apertura di una dipendenza e l'attivita' svolta fuori dal territorio regionale dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, comporta che la Regione Friuli-Venezia Giulia non possa esercitare la competenza relativa alla nomina degli amministratori di detto istituto, dovendosi ritenere che la stessa competenza (pure attribuita alla regione dall'art. 5 n. 8 dello statuto e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871) resti riservata allo Stato nei confronti di casse ed enti non aventi carattere locale o regionale. Va, conseguentemente, annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 17 giugno 1988 che ha disposto in ordine a tali nomine.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/10/1969
n. 871
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 30/10/1969
n. 871
art. 4