Ordinanza 1151/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1151)
Massima numero 15640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
15641
Titolo
ORD. 1151/88 A. LAVORO (TUTELA DEL) - ISPETTORI DEL LAVORO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ED INVESTIGAZIONE - GARANZIE DIFENSIVE, DI CUI AGLI ARTT. 304 BIS, TER, QUATER, COD. PROC. PEN., A FAVORE DELL'IMPRENDITORE - APPLICABILITA'- MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 1151/88 A. LAVORO (TUTELA DEL) - ISPETTORI DEL LAVORO - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ED INVESTIGAZIONE - GARANZIE DIFENSIVE, DI CUI AGLI ARTT. 304 BIS, TER, QUATER, COD. PROC. PEN., A FAVORE DELL'IMPRENDITORE - APPLICABILITA'- MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non lede il diritto di difesa la mancata previsione a favore dell'imprenditore, delle garanzie difensive di cui agli artt. 304- bis, ter, quater, cod. proc. pen., in occasione dello svolgimento, da parte degli ispettori del lavoro, delle attivita' di accertamento ed investigazione ad essi affidate ( in particolare, dagli artt. 3, primo e secondo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), trattandosi di attivita' che si distinguono nettamente da quelle di polizia giudiziaria, giacche' rientrano nell'ambito della " vigilanza amministrativa " e, come tali, per un aspetto, assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato ad "ogni cittadino" sottoposto "ad atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale", mentre, per un altro, risultano carenti del presupposto perche' venga in discussione il diritto costituzionale di cui trattasi. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo e secondo comma, l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, ed 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). - S. n. 10/1971.
Non lede il diritto di difesa la mancata previsione a favore dell'imprenditore, delle garanzie difensive di cui agli artt. 304- bis, ter, quater, cod. proc. pen., in occasione dello svolgimento, da parte degli ispettori del lavoro, delle attivita' di accertamento ed investigazione ad essi affidate ( in particolare, dagli artt. 3, primo e secondo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), trattandosi di attivita' che si distinguono nettamente da quelle di polizia giudiziaria, giacche' rientrano nell'ambito della " vigilanza amministrativa " e, come tali, per un aspetto, assoggettano l'imprenditore allo stesso trattamento riservato ad "ogni cittadino" sottoposto "ad atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse generale", mentre, per un altro, risultano carenti del presupposto perche' venga in discussione il diritto costituzionale di cui trattasi. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo e secondo comma, l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638, 5, l. 22 luglio 1961, n. 628, ed 8, primo, secondo e terzo comma, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). - S. n. 10/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte