Ordinanza 1153/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1153)
Massima numero 14158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 1153/88. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO - INDENNITA' PER AVVIAMENTO PROFESSIONALE SPETTANTE AL CONDUTTORE - MISURA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 1153/88. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO - INDENNITA' PER AVVIAMENTO PROFESSIONALE SPETTANTE AL CONDUTTORE - MISURA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina introdotta dalla L. 6 febbraio 1987, n. 15 in tema di locazioni, non ha portata retroattiva, non essendone stata prevista l'applicabilita' ai giudizi in corso per rapporti gia' cessati 'de iure'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui stabilisce che e' dovuta al conduttore, dopo la cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978, l'indennita' per avviamento professionale nella misura di dodici mensilita' del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato). - O. n. 937/1988.
La disciplina introdotta dalla L. 6 febbraio 1987, n. 15 in tema di locazioni, non ha portata retroattiva, non essendone stata prevista l'applicabilita' ai giudizi in corso per rapporti gia' cessati 'de iure'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui stabilisce che e' dovuta al conduttore, dopo la cessazione dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978, l'indennita' per avviamento professionale nella misura di dodici mensilita' del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato). - O. n. 937/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte