Ordinanza 1155/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1155)
Massima numero 12982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 1155/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTINGENZA - RECUPERO DEI PUNTI CONTINGENZA CONGELATI - REGIME TRANSITORIO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI A TERMINE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. 29 MAGGIO 1982, ART. 5, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 3 E 36.
ORD. 1155/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTINGENZA - RECUPERO DEI PUNTI CONTINGENZA CONGELATI - REGIME TRANSITORIO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI A TERMINE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - L. 29 MAGGIO 1982, ART. 5, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 3 E 36.
Testo
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTINGENZA La prevista attribuzione in cifra fissa, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, del valore dei punti di contingenza maturati nel periodo 1^ febbraio 1977 - 31 dicembre 1982 e' manifestamente compatibile con gli artt. 3 e 36 Cost., poiche' gli eventuali scompensi ed inconvenienti eventualmente connessi all'attribuzione di siffatto trattamento, da un lato, non possono ritenersi esclusivamente propri dell'operativita' delle norme di previsione (art. 5, secondo e terzo comma della legge n. 297 del 1982) anche rispetto ai rapporti di lavoro stagionali o temporanei, e, dall'altro, come gia' osservato con la sentenza n. 83 del 1988, non assumono rilievo dirimente della gia' sancita legittimita' costituzionale delle medesime, attenendo soltanto ad aspetti della disciplina apprestata che rientrano nella discrezionalita' del legislatore.
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTINGENZA La prevista attribuzione in cifra fissa, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, del valore dei punti di contingenza maturati nel periodo 1^ febbraio 1977 - 31 dicembre 1982 e' manifestamente compatibile con gli artt. 3 e 36 Cost., poiche' gli eventuali scompensi ed inconvenienti eventualmente connessi all'attribuzione di siffatto trattamento, da un lato, non possono ritenersi esclusivamente propri dell'operativita' delle norme di previsione (art. 5, secondo e terzo comma della legge n. 297 del 1982) anche rispetto ai rapporti di lavoro stagionali o temporanei, e, dall'altro, come gia' osservato con la sentenza n. 83 del 1988, non assumono rilievo dirimente della gia' sancita legittimita' costituzionale delle medesime, attenendo soltanto ad aspetti della disciplina apprestata che rientrano nella discrezionalita' del legislatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte