Ordinanza 1156/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1156)
Massima numero 12983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  15/12/1988;  Decisione del  15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1156/88. IMPIEGO PUBBLICO - RETRIBUZIONE - ASSEGNO PEREQUATIVO - NON COMPUTABILITA' AI FINI DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, GIA' DICHIARATA NON FONDATA CON RIFERIMENTO AGLI STESSI PROFILI. - L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, ART. 1, COMMA TERZO. - COST., ART. 36.

Testo
IMPIEGO PUBBLICO E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata, qualora non vengano dedotti nella ordinanza di rimessione motivi nuovi sui quali possa fondarsi una nuova decisione (nella specie, era stata censurata la disposizione di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734, nella parte in cui stabilisce che l'assegno perequativo ivi previsto non e' computabile ai fini dei compensi per lavoro straordinario, disposizione gia' ritenuta legittima, per la stessa parte, con la sentenza n. 227 del 1982). - S.n. 227/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte