Ordinanza 1157/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1157)
Massima numero 12984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  15/12/1988;  Decisione del  15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1157/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - COMMISURAZIONE - LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE - RETRIBUZIONI INFERIORI AL MINIMO PER PRESTAZIONI DI LAVORO AD ORARIO RIDOTTO - POSSIBILITA' DI RAGGUAGLIARE AD ESSE LE CONTRIBUZIONI - ESCLUSIONE - PARIFICAZIONE TRA DATORI DI LAVORO EROGANTI RETRIBUZIONI DIVERSE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, GIA' DICHIARATA NON FONDATA CON RIFERIMENTO AI MEDESIMI PROFILI. - LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843, ART. 20. D.L. 3O DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, ART. 14. LEGGE 30 DICEMBRE 1980, N. 895, ART. 1. D.L. 29 LUGLIO 1981, N. 402, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 537, ART. 1. - COST., ART. 3.

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata, qualora non vengano dedotti nella ordinanza di rimessione motivi nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione (nella specie, trattavasi delle disposizioni che non consentono che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni in materia di previdenza e assistenza sociale, venga ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale, di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero, disposizioni impugnate con riferimento all'art. 3 Cost., e di cui si era gia' esclusa la illegittimita' costituzionale con la ordinanza n. 835 del 1988). - O.n. 835/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte