Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento, nel complesso, agli artt. 32 e 117, commi secondo, lett. e), in relazione alla materia della tutela della concorrenza, e terzo, in relazione alla materia della tutela della salute, Cost., nonché agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, - degli artt. 1, comma 3, lett. c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2020. (Nella specie, la rinuncia è motivata sul presupposto che lo ius superveniens ha modificato le norme impugnate nei termini auspicati e che alle stesse norme non è stata data medio tempore applicazione).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 26 del 2021, n. 12 del 2021, n. 226 del 2020 e n. 193 del 2019).