Ordinanza 1161/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1161)
Massima numero 12985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  15/12/1988;  Decisione del  15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 1161/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE MALATTIE - INGIUSTIFICATA ASSENZA DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO - RAZIONALITA' DELLA PREVISIONE DELLA DECADENZA DAL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA PER I PRIMI DIECI GIORNI DI DURATA DELLA STESSA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE, GIA' DICHIARATA NON FONDATA CON RIFERIMENTO AI MEDESIMI PROFILI. - D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638, ART. 5, QUATTORDICESIMO COMMA. - COST., ARTT. 2, 13, 32, 36 E 38.

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata, qualora non vengano dedotti nella ordinanza di rimessione elementi nuovi che possano indurre ad una differente decisione (nella specie, era stata censurata la norma di cui all'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone che, qualora il lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo senza giustificato motivo, decada dal diritto al trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni, norma gia' ritenuta, per la stessa parte, legittima con sentenza n.78 del 1988).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte