Sentenza 1164/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1164)
Massima numero 13430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  15/12/1988;  Decisione del  15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:  13431


Titolo
SENT. 1164/88 A. PROVINCIA DI TRENTO - EDILIZIA E URBANISTICA - PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE - VINCOLI - DURATA DECENNALE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE NON FONDATA. - L. PROV. TRENTO 27 LUGLIO 1981, N. 11; - COST., ARTT. 3 E 42.

Testo
La determinazione della durata dei vincoli urbanistici preordinati alla espropriazione che non danno luogo ad indennizzo, sempreche' non sia irragionevole o arbitraria, rientra nella competenza legislativa regionale o provinciale quando sia espressione di una potesta' legislativa esclusiva, non soggetta in quanto tale al limite dei principi vigenti nella legislazione statale in materia (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n 11 - che equipara l'efficacia temporale massima dei vincoli urbanistici posti alle aree per attrezzature pubbliche o collettive dai programmi di fabbricazione a quella di dieci anni stabilita per i piani generali di zona - sollevata dal Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Trento in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte