Sentenza 1165/1988 (ECLI:IT:COST:1988:1165)
Massima numero 12856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
15/12/1988; Decisione del
15/12/1988
Deposito del 29/12/1988; Pubblicazione in G. U. 11/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1165/88 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - PROVINCIA DI TRENTO - ARRE A VOCAZIONE EDIFICATORIA - INDENNITA' DI ESPROPRIO - MODALITA' DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO A VALORI TABELLARI ANCORATI A QUELLO AGRICOLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA. - L. P. TRENTO 20 DICEMBRE 1972 N. 31, ART. 28, PRIMO, SECONDO E SESTO COMMA. -COST., ARTT. 42, SECONDO E TERZO COMMA, 113, PRIMO E SECONDO COMMA, 101, SECONDO COMMA, E 24, PRIMO COMMA.
SENT. 1165/88 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - PROVINCIA DI TRENTO - ARRE A VOCAZIONE EDIFICATORIA - INDENNITA' DI ESPROPRIO - MODALITA' DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO A VALORI TABELLARI ANCORATI A QUELLO AGRICOLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA. - L. P. TRENTO 20 DICEMBRE 1972 N. 31, ART. 28, PRIMO, SECONDO E SESTO COMMA. -COST., ARTT. 42, SECONDO E TERZO COMMA, 113, PRIMO E SECONDO COMMA, 101, SECONDO COMMA, E 24, PRIMO COMMA.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 42, secondo e terzo comma, 113, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 24, primo comma Cost. - dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma della legge Prov. Trento 20 dicembre 1972, n. 31 come modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 14, che stabilisce che, per le aree a vocazione edificatoria, l'indennita' di esproprio e' determinata in base alla media aritmetica tra il valore di mercato del bene ablato e il valore che, entro i limiti minimo e massimo dei valori tabellari determinati dalla commissione prevista dal sesto comma della disposizione 'de qua', dev'essere attribuita all'area quale terreno agricolo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare le sentt. n. 15 del 1976, 5 e 13 del 1988, 213 del 1983, 231 del 1984, 530 e 1022 del 1988), il "serio ristoro" garantito ai privati proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non deve necessariamente corrispondere all'integrale valore del bene, purche` questo ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, ed i correttivi utilizzati dal legislatore non riducano il 'quantum' dell'indennizzo al di sotto dell'indispensabile livello di congruita'. L'impiego di un criterio di valutazione tabellare - del tipo di quello adottato dalla legge 'de qua' -, ancorato al valore agricolo nell'ambito di un sistema di determinazione in cui si tenga conto del valore venale del bene e' conforme al precetto di cui all'art. 42, terzo comma (cfr. sent. n. 231 del 1984). Sull'assunto della congruita' dell'indennita' di esproprio determinata ai sensi della legge impugnata, e' da escludersi la configurabilita' di una lesione del diritto di difesa del privato, o di azione in giudizio a tutela del proprio diritto ad un serio ristoro, e di una menomazione della funzione giurisdizionale.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 42, secondo e terzo comma, 113, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 24, primo comma Cost. - dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma della legge Prov. Trento 20 dicembre 1972, n. 31 come modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 14, che stabilisce che, per le aree a vocazione edificatoria, l'indennita' di esproprio e' determinata in base alla media aritmetica tra il valore di mercato del bene ablato e il valore che, entro i limiti minimo e massimo dei valori tabellari determinati dalla commissione prevista dal sesto comma della disposizione 'de qua', dev'essere attribuita all'area quale terreno agricolo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare le sentt. n. 15 del 1976, 5 e 13 del 1988, 213 del 1983, 231 del 1984, 530 e 1022 del 1988), il "serio ristoro" garantito ai privati proprietari espropriati, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non deve necessariamente corrispondere all'integrale valore del bene, purche` questo ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, ed i correttivi utilizzati dal legislatore non riducano il 'quantum' dell'indennizzo al di sotto dell'indispensabile livello di congruita'. L'impiego di un criterio di valutazione tabellare - del tipo di quello adottato dalla legge 'de qua' -, ancorato al valore agricolo nell'ambito di un sistema di determinazione in cui si tenga conto del valore venale del bene e' conforme al precetto di cui all'art. 42, terzo comma (cfr. sent. n. 231 del 1984). Sull'assunto della congruita' dell'indennita' di esproprio determinata ai sensi della legge impugnata, e' da escludersi la configurabilita' di una lesione del diritto di difesa del privato, o di azione in giudizio a tutela del proprio diritto ad un serio ristoro, e di una menomazione della funzione giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte