Sentenza 1/1989 (ECLI:IT:COST:1989:1)
Massima numero 12046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  09/01/1989;  Decisione del  09/01/1989
Deposito del 18/01/1989; Pubblicazione in G. U. 25/01/1989
Massime associate alla pronuncia:  12047


Titolo
SENT. 1/89 A. - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - NECESSITA' DI SCELTE LEGISLATIVE RAGIONEVOLI E RISPETTOSE DEL PRINCIPIO DI OMOGENIZZAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO 28 LUGLIO 1988 N. 83. - LRAB 28.7.1988 N. 83. L. 29.3.1983 N. 93 ART. 4. - COST. ART. 97.

Testo
BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - REGIONE ABRUZZO. Il principio del buon andamento dell'amministrazione richiede che le scelte operate dal legislatore, sia statale sia regionale, in merito all'organizzazione degli uffici dipendenti si ispirino a criteri di ragionevolezza. Inoltre, con particolare riferimento all'organizzazione del personale, lo stesso principio comporta il rispetto del principio di omogeneizzazione sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego. Conseguentemente, va dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988 n. 83 che ha previsto il passaggio, anche in soprannumero e senza limiti, al- l'ottava qualifica del personale regionale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in possesso dei requisiti ivi specificati, mediante un concorso riservato a tale personale. cfr. sent. n. 10 del 1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  29/03/1983  n. 93  art. 4