Sentenza 1/1989 (ECLI:IT:COST:1989:1)
Massima numero 12046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
09/01/1989; Decisione del
09/01/1989
Deposito del 18/01/1989; Pubblicazione in G. U. 25/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
12047
Titolo
SENT. 1/89 A. - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - NECESSITA' DI SCELTE LEGISLATIVE RAGIONEVOLI E RISPETTOSE DEL PRINCIPIO DI OMOGENIZZAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO 28 LUGLIO 1988 N. 83. - LRAB 28.7.1988 N. 83. L. 29.3.1983 N. 93 ART. 4. - COST. ART. 97.
SENT. 1/89 A. - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - BUON ANDAMENTO - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - NECESSITA' DI SCELTE LEGISLATIVE RAGIONEVOLI E RISPETTOSE DEL PRINCIPIO DI OMOGENIZZAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO 28 LUGLIO 1988 N. 83. - LRAB 28.7.1988 N. 83. L. 29.3.1983 N. 93 ART. 4. - COST. ART. 97.
Testo
BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - REGIONE ABRUZZO. Il principio del buon andamento dell'amministrazione richiede che le scelte operate dal legislatore, sia statale sia regionale, in merito all'organizzazione degli uffici dipendenti si ispirino a criteri di ragionevolezza. Inoltre, con particolare riferimento all'organizzazione del personale, lo stesso principio comporta il rispetto del principio di omogeneizzazione sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego. Conseguentemente, va dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988 n. 83 che ha previsto il passaggio, anche in soprannumero e senza limiti, al- l'ottava qualifica del personale regionale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in possesso dei requisiti ivi specificati, mediante un concorso riservato a tale personale. cfr. sent. n. 10 del 1980.
BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - REGIONE ABRUZZO. Il principio del buon andamento dell'amministrazione richiede che le scelte operate dal legislatore, sia statale sia regionale, in merito all'organizzazione degli uffici dipendenti si ispirino a criteri di ragionevolezza. Inoltre, con particolare riferimento all'organizzazione del personale, lo stesso principio comporta il rispetto del principio di omogeneizzazione sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego. Conseguentemente, va dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988 n. 83 che ha previsto il passaggio, anche in soprannumero e senza limiti, al- l'ottava qualifica del personale regionale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in possesso dei requisiti ivi specificati, mediante un concorso riservato a tale personale. cfr. sent. n. 10 del 1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 4