Sentenza 1/1989 (ECLI:IT:COST:1989:1)
Massima numero 12047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
09/01/1989; Decisione del
09/01/1989
Deposito del 18/01/1989; Pubblicazione in G. U. 25/01/1989
Massime associate alla pronuncia:
12046
Titolo
SENT. 1/89 B. - IMPIEGO PUBBLICO - ACCORDI SINDACALI - RECLUTAMENTO - PRINCIPIO DELLA VACANZA ORGANICA - APPLICABILITA' ANCHE AL PERSONALE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO 28 LUGLIO 1988 N. 83.
SENT. 1/89 B. - IMPIEGO PUBBLICO - ACCORDI SINDACALI - RECLUTAMENTO - PRINCIPIO DELLA VACANZA ORGANICA - APPLICABILITA' ANCHE AL PERSONALE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO 28 LUGLIO 1988 N. 83.
Testo
- LRAB DEL 28.7.1988 N. 83. LRAB DEL 18.12.1987 N. 97. D.P.R. 1.2.1986 N. 13, ART. 6. L. 29.3.1983 N. 93, ARTT. 1 E 10. - COST. ART. 117. IMPIEGO PUBBLICO - PRINCIPIO DELLA CAVANZA ORGANICA PER IL RECLUTAMENTO - REGIONE ABRUZZO. Il principio della vacanza organica, sancito dall'art. 6 dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987, comporta che il reclutamento del personale dipendente dalle pubbliche amministra- zioni deve avvenire mediante pubblico concorso "nel limite dei posti disponibili", cioe' vacanti. Tale principio, recepito nella legislazione regionale, si applica anche al personale regionale. Tuttavia, la legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988 n. 83, prevedendo il passaggio del personale regionale di ruolo inqua- drato nella settima qualifica funzionale all'ottava qualifica "anche in soprannumero e senza limiti", non ha rispettato il sud- detto principio recepito, peraltro, nella legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 1987 n. 97. Conseguentemente, ne va dichiarata la illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 1 e 10 della legge- quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 e, quindi, con l'art. 117 Cost. cfr. sent. n. 217 del 1987
- LRAB DEL 28.7.1988 N. 83. LRAB DEL 18.12.1987 N. 97. D.P.R. 1.2.1986 N. 13, ART. 6. L. 29.3.1983 N. 93, ARTT. 1 E 10. - COST. ART. 117. IMPIEGO PUBBLICO - PRINCIPIO DELLA CAVANZA ORGANICA PER IL RECLUTAMENTO - REGIONE ABRUZZO. Il principio della vacanza organica, sancito dall'art. 6 dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987, comporta che il reclutamento del personale dipendente dalle pubbliche amministra- zioni deve avvenire mediante pubblico concorso "nel limite dei posti disponibili", cioe' vacanti. Tale principio, recepito nella legislazione regionale, si applica anche al personale regionale. Tuttavia, la legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988 n. 83, prevedendo il passaggio del personale regionale di ruolo inqua- drato nella settima qualifica funzionale all'ottava qualifica "anche in soprannumero e senza limiti", non ha rispettato il sud- detto principio recepito, peraltro, nella legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 1987 n. 97. Conseguentemente, ne va dichiarata la illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 1 e 10 della legge- quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 e, quindi, con l'art. 117 Cost. cfr. sent. n. 217 del 1987
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 1
legge 29/03/1983
n. 93
art. 10