Sentenza 2/1989 (ECLI:IT:COST:1989:2)
Massima numero 12732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  09/01/1989;  Decisione del  09/01/1989
Deposito del 18/01/1989; Pubblicazione in G. U. 25/01/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 2/89 - ACCERTAMENTO IMPOSTA E AZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 56 ULTIMO COMMA D.P.R. 600/73, CHE, ESTENDENDO LA PREGIUDIZIALE ANCHE A UNA FATTISPECIE DI DELITTO 'EX SE' (FALSE ANNOTAZIONI IN CERTIFICATI), INTEGRA DEROGA IRRAZIONALE AL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE. - ART. 56, ULT. CO., D.P.R. 29-9.73, N.600. - ART. 112 COST.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 56, u.c., del D.P.R. 29- 9-73 n.600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per il caso di annotazioni nei certificati, di cui all'art. 3 dello stesso D.P.R., di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati. L'esistenza e l'accertamento di tale delitto infatti, si consuma con la falsa indicazione ed e' del tutto indipendente dall'entita' del tributo evaso, cosi' come ne prescinde la pena per esso prevista. Il suindicato divieto di procedere penalmente sino all'accertamento definitivo dell'imposta, privo com'e' di qualsiasi giustificazione razionale integra pertanto una deroga irrazionale al principio della obbligatorieta' dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 56, ult.co., D.P.R. 29-9-73 n.600. Questione sollevata in relazione all'art.112 Cost.). - Cfr. sent. n.89 del 1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte