Ordinanza 12/1989 (ECLI:IT:COST:1989:12)
Massima numero 12988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  09/01/1989;  Decisione del  09/01/1989
Deposito del 18/01/1989; Pubblicazione in G. U. 25/01/1989
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 12/89. EDILIZIA E URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - SANATORIA - CESSIONE O DONAZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO - IMPOSSIBILITA' PER IL CEDENTE O DONANTE DI FRUIRE DELL'EFFETTO ESTINTIVO DEL REATO IN FORZA DELL'OBLAZIONE COMPIUTA DAL DONATARIO O CESSIONARIO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ART. 38. D.L. 12 GENNAIO 1988 N. 2, ART. 6. LEGGE 13 MARZO 1988 N. 68. - COST., ART. 3.

Testo
EDILIZIA E URBANISTICA - OPERE ABUSIVE - SANATORIA In materia di sanatoria degli abusi edilizi, la mancata previsione che l'autore dell'illecito, non piu' proprietario dell'immobile abusivo per averlo donato ad un prossimo congiunto, possa godere dell'effetto estintivo del reato, connesso al pagamento dell'oblazione da parte del donatario, non lede in modo alcuno il principio di eguaglianza, non essendo la relativa situazione utilmente confrontabile, ai fini della verifica dell'osservanza di tale principio, ne' con quella riferibile al comproprietario che fruisce di detto effetto in forza di oblazione compiuta da altro comproprietario (poiche' in quest'ultimo caso siffatta fruizione si accompagna pur sempre all'attuale proprieta', sia pure pro quota, dell'immobile di cui trattasi), ne' con quella propria di colui che non abbia compiuto alcuna cessione del cespite, anch' essa caratterizzata da consimile attualita', carente invece, nell'ipotesi oggetto della suddetta mancanza di previsione: cio', peraltro, fermo restando che l'autore dell'abuso edilizio, che abbia ceduto l'immobile ai figli prima del conseguimento della sanatoria, non perde il diritto di ottenere la riduzione dell'ammontare dell'oblazione qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38 della legge n. 47 del 1985 e 6 del d.l. n. 2 del 1988, convertito in legge n. 68 del 1988).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte