Sentenza 18/1989 (ECLI:IT:COST:1989:18)
Massima numero 12914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/01/1989; Decisione del
11/01/1989
Deposito del 19/01/1989; Pubblicazione in G. U. 25/01/1989
Titolo
SENT. 18/89 C. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - ORGANI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' INDIFFERENZIATA DEI MAGISTRATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 28 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117, ARTT. 1, SECONDO COMMA E 2; COD. PROC. CIV., ART. 131, MODIFICATO DALL'ART. 16 L. N. 117/88. - COST., ARTT. 3 E 28
SENT. 18/89 C. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - ORGANI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' INDIFFERENZIATA DEI MAGISTRATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 28 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117, ARTT. 1, SECONDO COMMA E 2; COD. PROC. CIV., ART. 131, MODIFICATO DALL'ART. 16 L. N. 117/88. - COST., ARTT. 3 E 28
Testo
Nell'ordinamento italiano, in materia sia civile che penale, la decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale e' un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri. (In base a tale principio e' stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 L. 13 aprile 1988 n. 117, nonche' dell'art. 113 c.p.c., come modificato dall'art. 16 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono che i componenti dei collegi giudiziari diversi dal relatore rispondono anche per le attivita' che sono specificamente proprie di questo).
Nell'ordinamento italiano, in materia sia civile che penale, la decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale e' un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri. (In base a tale principio e' stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 L. 13 aprile 1988 n. 117, nonche' dell'art. 113 c.p.c., come modificato dall'art. 16 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono che i componenti dei collegi giudiziari diversi dal relatore rispondono anche per le attivita' che sono specificamente proprie di questo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte