Sentenza 18/1989 (ECLI:IT:COST:1989:18)
Massima numero 12914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 19/01/1989; Pubblicazione in G. U. 25/01/1989
Massime associate alla pronuncia:  12912  12913  12915  12916


Titolo
SENT. 18/89 C. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - ORGANI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' INDIFFERENZIATA DEI MAGISTRATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 28 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117, ARTT. 1, SECONDO COMMA E 2; COD. PROC. CIV., ART. 131, MODIFICATO DALL'ART. 16 L. N. 117/88. - COST., ARTT. 3 E 28

Testo
Nell'ordinamento italiano, in materia sia civile che penale, la decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale e' un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri. (In base a tale principio e' stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 L. 13 aprile 1988 n. 117, nonche' dell'art. 113 c.p.c., come modificato dall'art. 16 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono che i componenti dei collegi giudiziari diversi dal relatore rispondono anche per le attivita' che sono specificamente proprie di questo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte