Sentenza 18/1989 (ECLI:IT:COST:1989:18)
Massima numero 12915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
11/01/1989; Decisione del
11/01/1989
Deposito del 19/01/1989; Pubblicazione in G. U. 25/01/1989
Titolo
SENT. 18/89 D. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - ORGANI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' DIFFERENZIATA DEGLI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 24, 25, E DA 101 A 113 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 3 APRILE 1988 N. 117, ARTT. 7, TERZO COMMA, E 8 QUARTO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, 25, DA 101 A 113.
SENT. 18/89 D. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - ORGANI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' DIFFERENZIATA DEGLI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 24, 25, E DA 101 A 113 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 3 APRILE 1988 N. 117, ARTT. 7, TERZO COMMA, E 8 QUARTO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, 25, DA 101 A 113.
Testo
Pur essendo possibili scelte diverse da quelle adottate dal legislatore, deve riconoscersi non irragionevole la previsione di una piu` circoscritta area di responsabilita' civile per i componenti laici dei collegi giudiziari, dato che gli stessi non hanno una specifica professionalita' in relazione alle materie giuridiche. (In base a tale principio, e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, terzo comma, e 8, quarto comma, L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui limitano la responsabilita' dei cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali ai soli casi di dolo ed a quelli di colpa grave previsti dall'art. 2, terzo comma, lett. b) e c)).
Pur essendo possibili scelte diverse da quelle adottate dal legislatore, deve riconoscersi non irragionevole la previsione di una piu` circoscritta area di responsabilita' civile per i componenti laici dei collegi giudiziari, dato che gli stessi non hanno una specifica professionalita' in relazione alle materie giuridiche. (In base a tale principio, e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, terzo comma, e 8, quarto comma, L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui limitano la responsabilita' dei cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali ai soli casi di dolo ed a quelli di colpa grave previsti dall'art. 2, terzo comma, lett. b) e c)).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 106
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 109
Costituzione
art. 110
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte