Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione dell'albo dei segretari comunali nella Provincia autonoma di Trento - Disciplina del reclutamento, della revoca, della durata e dello status giuridico ed economico del segretario comunale - Durata quinquennale dell'iscrizione alla prima sezione dell'albo e disciplina dello status giuridico ed economico - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché dell'accesso mediante pubblico concorso nella pubblica amministrazione - Indicazione di uno dei parametri evocati solo nella memoria illustrativa e genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 3, comma 1, lett. g), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui introduce l'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, nella legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018, limitatamente alla durata quinquennale dell'iscrizione nella prima sezione dell'albo e al sistema relativo allo status giuridico ed economico del segretario comunale nella Provincia autonoma di Trento. Quanto all'art. 97 Cost., quest'ultimo profilo è stato contestato dal ricorrente solo nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza pubblica; mentre, per quanto riguarda gli altri profili, il ricorrente non ha sostenuto le relative censure con argomentazioni specifiche. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 138 del 2018, n. 261 e n. 237 del 2017 e n. 154 del 2017).
Per costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 52 e n. 42 del 2021 sentenze n. 29 e n. 25 del 2021).