Sentenza 19/1989 (ECLI:IT:COST:1989:19)
Massima numero 13352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/01/1989; Decisione del
11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Titolo
SENT. 19/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ARTT.1 E 16 - PERSONALE COMANDATO - BENEFICI ECONOMICI - RIFERIMENTO ANCHE AL PERIODO ANTERIORE ALL'INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - ECCEDENZA RISPETTO ALLA COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA IN TEMA DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI PROPRI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ARTT. 1, SECONDO COMMA, 16. - STATUTO REG. SICILIA, ART. 14, LETT. Q).
SENT. 19/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ARTT.1 E 16 - PERSONALE COMANDATO - BENEFICI ECONOMICI - RIFERIMENTO ANCHE AL PERIODO ANTERIORE ALL'INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - ECCEDENZA RISPETTO ALLA COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA IN TEMA DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI PROPRI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ARTT. 1, SECONDO COMMA, 16. - STATUTO REG. SICILIA, ART. 14, LETT. Q).
Testo
Gli artt. 1, secondo comma, e 16 della l. reg. Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, i quali prevedono la concessione di benefici economici (assegno perequativo e assegno integrativo di quiescenza) al personale comandato da altre amministrazioni, con riferimento anche al periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale, non esulano dalla competenza che l'art. 14, lett. q), dello Statuto speciale riferisce alla Regione Sicilia, in quanto le norme suindicate non hanno disciplinato ne` modificato lo stato giuridico di personale non regionale, ma solo regolato un aspetto del trattamento economico di dipendenti, gia' in posizione di comando, transitati nei ruoli regionali o cessati dal servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 16 della l. della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11).
Gli artt. 1, secondo comma, e 16 della l. reg. Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, i quali prevedono la concessione di benefici economici (assegno perequativo e assegno integrativo di quiescenza) al personale comandato da altre amministrazioni, con riferimento anche al periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale, non esulano dalla competenza che l'art. 14, lett. q), dello Statuto speciale riferisce alla Regione Sicilia, in quanto le norme suindicate non hanno disciplinato ne` modificato lo stato giuridico di personale non regionale, ma solo regolato un aspetto del trattamento economico di dipendenti, gia' in posizione di comando, transitati nei ruoli regionali o cessati dal servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 16 della l. della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte