Sentenza 19/1989 (ECLI:IT:COST:1989:19)
Massima numero 13352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  13353  13354  13355  13356  13357  13358  13359


Titolo
SENT. 19/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ARTT.1 E 16 - PERSONALE COMANDATO - BENEFICI ECONOMICI - RIFERIMENTO ANCHE AL PERIODO ANTERIORE ALL'INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - ECCEDENZA RISPETTO ALLA COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA IN TEMA DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI PROPRI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ARTT. 1, SECONDO COMMA, 16. - STATUTO REG. SICILIA, ART. 14, LETT. Q).

Testo
Gli artt. 1, secondo comma, e 16 della l. reg. Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, i quali prevedono la concessione di benefici economici (assegno perequativo e assegno integrativo di quiescenza) al personale comandato da altre amministrazioni, con riferimento anche al periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale, non esulano dalla competenza che l'art. 14, lett. q), dello Statuto speciale riferisce alla Regione Sicilia, in quanto le norme suindicate non hanno disciplinato ne` modificato lo stato giuridico di personale non regionale, ma solo regolato un aspetto del trattamento economico di dipendenti, gia' in posizione di comando, transitati nei ruoli regionali o cessati dal servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 16 della l. della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte