Sentenza 19/1989 (ECLI:IT:COST:1989:19)
Massima numero 13353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/01/1989; Decisione del
11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Titolo
SENT. 19/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ARTT. 7 E 9 - PREVISIONE DI INDENNITA' IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA SPETTANTE AI DIPENDENTI STATALI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36, 97 COST. E ART. 4, L. N. 93/1983 - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ARTT. 7 E 9. - COST., ARTT. 3, 36, 97. - LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93, ART. 4.
SENT. 19/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ARTT. 7 E 9 - PREVISIONE DI INDENNITA' IN MISURA MAGGIORE DI QUELLA SPETTANTE AI DIPENDENTI STATALI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36, 97 COST. E ART. 4, L. N. 93/1983 - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ARTT. 7 E 9. - COST., ARTT. 3, 36, 97. - LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93, ART. 4.
Testo
Gli artt. 7, primo comma, e 9 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, nel prevedere, rispettivamente, l'aumento di varie indennita' e la rivalutazione dell'indennita' di trasferta, in senso piu' favorevole di quanto spetta ai dipendenti statali, non violano gli artt. 3, 36 e 97 Cost., ne` l'art. 4 della l. 29 marzo 1983, n. 93. I princi'pi richiamati da quest'ultima disposizione, in tema di "omogeneizzazione" delle posizioni giuridiche e di perequazione dei trattamenti economici, non precludano infatti per il personale regionale l'adozione di trattamenti migliorativi rispetto ai dipendenti statali, mentre non e' ravvisabile lesione ai princi'pi di ragionevolezza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.), avuto riguardo, per l'incremento delle indennita' di cui all'art. 7, primo comma, all'aumento del costo della vita nell'ambito regionale, e, per l'indennita' di trasferta di cui all'art. 9, al costo medio dell'alloggio, e del vitto ed alla riduzione dell'indennita' nel caso di rimborso diretto della spesa per i pasti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt., 7 e 9 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., ed all'art. 4 della l. 29 marzo 1983, n. 93). - Cfr. Sentt. n. 112/1973; n. 21/1978; n. 12/1980; n. 1032/1988.
Gli artt. 7, primo comma, e 9 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, nel prevedere, rispettivamente, l'aumento di varie indennita' e la rivalutazione dell'indennita' di trasferta, in senso piu' favorevole di quanto spetta ai dipendenti statali, non violano gli artt. 3, 36 e 97 Cost., ne` l'art. 4 della l. 29 marzo 1983, n. 93. I princi'pi richiamati da quest'ultima disposizione, in tema di "omogeneizzazione" delle posizioni giuridiche e di perequazione dei trattamenti economici, non precludano infatti per il personale regionale l'adozione di trattamenti migliorativi rispetto ai dipendenti statali, mentre non e' ravvisabile lesione ai princi'pi di ragionevolezza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.), avuto riguardo, per l'incremento delle indennita' di cui all'art. 7, primo comma, all'aumento del costo della vita nell'ambito regionale, e, per l'indennita' di trasferta di cui all'art. 9, al costo medio dell'alloggio, e del vitto ed alla riduzione dell'indennita' nel caso di rimborso diretto della spesa per i pasti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt., 7 e 9 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., ed all'art. 4 della l. 29 marzo 1983, n. 93). - Cfr. Sentt. n. 112/1973; n. 21/1978; n. 12/1980; n. 1032/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 4