Sentenza 19/1989 (ECLI:IT:COST:1989:19)
Massima numero 13354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/01/1989; Decisione del
11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Titolo
SENT. 19/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITa' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ART. 11 - PROGRESSIONE NELLA CARRIERA - VALUTAZIONE DEI SERVIZI COMUNQUE RESI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, E 97 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ART. 11. - COST., ARTT. 3, 97.
SENT. 19/89 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITa' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ART. 11 - PROGRESSIONE NELLA CARRIERA - VALUTAZIONE DEI SERVIZI COMUNQUE RESI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, E 97 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ART. 11. - COST., ARTT. 3, 97.
Testo
L'art. 11, primo comma, della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, nel prevedere, ai fini della progressione nella carriera dei dipendenti regionali, la valutazione, a domanda, dei servizi comunque resi, senza distinguere tra servizi di ruolo e non di ruolo, non pregiudica i canoni della ragionevolezza e del buon andamento imposti dagli artt. 3 e 97 Cost., in quanto spetta alla discrezionalita' del legislatore regionale stabilire, ai fini in esame, l'incidenza dei servizi resi e graduare il rilievo degli stessi. Ne` e' esatto che il secondo comma della disposizione denunciata consenta una duplice valutazione dell'anzianita' di servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della l. della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
L'art. 11, primo comma, della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, nel prevedere, ai fini della progressione nella carriera dei dipendenti regionali, la valutazione, a domanda, dei servizi comunque resi, senza distinguere tra servizi di ruolo e non di ruolo, non pregiudica i canoni della ragionevolezza e del buon andamento imposti dagli artt. 3 e 97 Cost., in quanto spetta alla discrezionalita' del legislatore regionale stabilire, ai fini in esame, l'incidenza dei servizi resi e graduare il rilievo degli stessi. Ne` e' esatto che il secondo comma della disposizione denunciata consenta una duplice valutazione dell'anzianita' di servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della l. della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte