Sentenza 19/1989 (ECLI:IT:COST:1989:19)
Massima numero 13355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  13352  13353  13354  13356  13357  13358  13359


Titolo
SENT. 19/89 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988, N. 11, ART. 21 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - VALUTAZIONE DEI SERVIZI NON DI RUOLO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ART. 21. - COST., ARTT. 3, 97.

Testo
L'art. 21 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, nel prevedere la valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati dal personale regionale prima del collocamento in ruolo, senza oneri per l'interessato, non e' in contrasto con princi'pi costituzionali, risultando altresi' un regime analogo nella legislazione statale (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, con riferimento agli artt. 3, 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte