Sentenza 19/1989 (ECLI:IT:COST:1989:19)
Massima numero 13356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  13352  13353  13354  13355  13357  13358  13359


Titolo
SENT. 19/89 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988 N. 11, ARTT. 25, 28 - INQUADRAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DEL RECLUTAMENTO PER CONCORSO DI CUI ALLA L. N. 93/1983 - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ARTT. 25, 28. - COST., ART. 97. - L. 29 MARZO 1983 N. 93, ART. 20.

Testo
Gli artt. 25 e 28 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, i quali prevedono l'inquadramento, di diritto o a domanda, di particolari categorie di personale regionale in livelli determinati, non ledono ne` l'art. 97 Cost., ne` il princi'pio del reclutamento per concorso (art. 20, l. n. 93/1983), poiche` hanno provveduto a regolare,in via transitoria, situazioni del tutto peculiari. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25 e 28 della legge della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, con riferimento all'art. 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  20/03/1983  n. 93  art. 20