Sentenza 19/1989 (ECLI:IT:COST:1989:19)
Massima numero 13357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONSO  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  11/01/1989;  Decisione del  11/01/1989
Deposito del 24/01/1989; Pubblicazione in G. U. 01/02/1989
Massime associate alla pronuncia:  13352  13353  13354  13355  13356  13358  13359


Titolo
SENT. 19/89 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - PERSONALE REGIONALE - LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1988 N. 11, ARTT. 8, 11, 23, 24, 25 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' - LIMITI DEL PRINCIPIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. SICILIA 15 GIUGNO 1988 N. 11, ARTT. 8, 11, 23, 24, 25. - ARTT. 11 DISP. PREL. COD. CIV.

Testo
Il princi'pio di irretroattivita' della legge (art. 11 disp. prel. al cod. civ.), e' stato costituzionalizzato solo con riferimento alla materia penale (art. 25 Cost.) ed in relazione ad esso il legislatore regionale si trova nella stessa posizione del legislatore statale, con la possibilita', quindi, di emanare, fuori dell'anzidetta materia, norme con efficacia retroattiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, 11, 23, 24 e 25 della l. della Regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

preleggi    n. 0  art. 11